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	<title>Il Ricevuta &#187; Ricevuta di ritorno</title>
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	<description>Guida su l&#039;ricevuta con le ultime notizie su l&#039; industria. Trucchi e riviste su l&#039;Ricevuta</description>
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		<title>Ricevuta Occasionale</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificato]]></category>
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		<description><![CDATA[Per ricevuta occasionale si intende la quietanza di pagamento di una prestazione d’opera occasionale, una formula con la quale nella legislazione italiana viene identificata una forma particolare di lavoro dipendente. Le prestazioni occasionali tuttavia, per esser considerate tali devono rispettare alcune ben precise caratteristiche:
In primo luogo tali prestazioni dovranno essere sporadiche ed episodiche, ovvero il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per ricevuta occasionale si intende la quietanza di pagamento di una prestazione d’opera occasionale, una formula con la quale nella legislazione italiana viene identificata una forma particolare di lavoro dipendente. Le prestazioni occasionali tuttavia, per esser considerate tali devono rispettare alcune ben precise caratteristiche:</p>
<p>In primo luogo tali prestazioni dovranno essere sporadiche ed episodiche, ovvero il numero di collaborazioni dello stesso tipo tra il prestatore e lo stesso committente non dovrà superare nell’anno solare la durata di trenta giorni lavorativi, a pena di non essere riconosciute come occasionali.</p>
<p>La seconda caratteristica necessaria è che tali prestazioni risultino non organizzate, e cioè il prestatore non può, ad esempio, acquistare beni e servizi con lo scopo specifico di svolgere dette attività, così come lo stesso prestatore non potrà essere inquadrato stabilmente nell’organigramma di un’azienda con un simile rapporto contrattuale.</p>
<p>Ancora le prestazioni occasionali devono essere non professionali, ovvero nessuno potrà mai a prestare i propri servizi a titolo occasionalie se detti  servizi rientrano nelle mansioni della professione che tale prestatore esercita abitualmente e con regolare iscrizione ad un albo professionale.</p>
<p>Infine le prestazioni occasionali sono definite anche a portata limitata , vale a dire che non possono generare nell’anno solare compensi superiori a cinquemila euro lordi.</p>
<p>Detto questo, la ricevuta occasionale è quella che un prestatore emette al committente come prova del ricevuto pagamento del compenso pattuito per la prestazione posta in essere. Può essere redatta in carta semplice od intestata  ma deve essere in duplice copia, una delle quali resterà al committente. Per il resto il testo della ricevuta deve contenere il solito numero progressivo, la data ed il luogo d’emissione e la dichiarazione di quietanza, con cui il prestatore dichiara di aver ricevuto la somma x in data y per la prestazione z, svolta dalla data a alla data b . La somma va indicata sia lorda che al netto delle ritenute. E’ in oltre buona norma non firmare le ricevute prima d’aver incassato il denaro, perché in sede di controversia tale firma potrebbe essere interpretata come prova dell’effettivo pagamento.</p>
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		<title>Esempio Ricevuta</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Fac simile]]></category>
		<category><![CDATA[Fattura]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo ricevuta]]></category>
		<category><![CDATA[Ricevuta di ritorno]]></category>

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		<description><![CDATA[Proporre un “esempio di ricevuta” in Italia , e nonostante la semplificazione amministrativa messa in atto dal Ministero delle Finanze” è qualcosa di decisamente complesso. Potremmo cominciare col dire che un modello base può essere a buon titolo considerato quello della ricevuta fiscale unica, ma da questo punto in poi tutto dipende dalle peculiarità del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proporre un “esempio di ricevuta” in Italia , e nonostante la semplificazione amministrativa messa in atto dal Ministero delle Finanze” è qualcosa di decisamente complesso. Potremmo cominciare col dire che un modello base può essere a buon titolo considerato quello della ricevuta fiscale unica, ma da questo punto in poi tutto dipende dalle peculiarità del rapporto economico intercorso tra chi emette la ricevuta e chi la riceve.</p>
<p>Di certo dunque ogni ricevuta deve riportare i dati del compratore e del venditore o prestatore d’opera, siano essi persone fisiche o società. Esistono però poi una quantità di eccezioni difficilmente catalogabili o riassumibili e che riguardano le eventuali esenzioni fiscali di una delle due parti, nel qual caso quella ricevuta non avrebbe valore fiscale per una delle due ma potrebbe comunque essere utilizzati a fini deduttivi; o ancora il tipo di ricevuta potrebbe cambiare in base al prodotto od al servizio che si sta acquistando, dato che a diverse categorie merceologiche possono corrispondere diversi oneri fiscali ed anche diversi tassi d’IVA.</p>
<p>Un capitolo a parte poi sarebbero le ricevute per prestazione d’opera occasionale, che essendo esentasse per il lavoratore servono essenzialmente come fonte di detrazione per il datore di lavoro.</p>
<p>Come modello di massima di ricevuta potremmo forse adottare lo scontrino fiscale, che riporta tutti i dati essenziali che devono essere presenti in una ricevuta, e cioè oltre ai sopraccitati dati dei contraenti anche la quantità e la qualità dei beni acquistati ed il loro prezzo completo di IVA, ed è comprensiva di un numero di protocollo progressivo che posiziona quella ricevuta nella serie di tutte quelle emesse, nel caso dello scontrino, da quel particolare registratore di cassa.</p>
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		<title>Modello Ricevuta</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificato]]></category>
		<category><![CDATA[Fac simile]]></category>
		<category><![CDATA[Fattura]]></category>
		<category><![CDATA[Ricevuta di ritorno]]></category>

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		<description><![CDATA[La Ricevuta Fiscale, assieme allo scontrino ed alla fattura, è lo strumento attraverso cui lo Stato Italiano impone e controlla il prelievo fiscale sui liberi professionisti, siano essi commercianti, imprenditori o professionisti. Dal 1993 il Ministero delle Finanze ha messo in atto una procedura di semplificazione atta allo snellimento degli oneri burocratici ed alla trasparenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ricevuta Fiscale, assieme allo scontrino ed alla fattura, è lo strumento attraverso cui lo Stato Italiano impone e controlla il prelievo fiscale sui liberi professionisti, siano essi commercianti, imprenditori o professionisti. Dal 1993 il Ministero delle Finanze ha messo in atto una procedura di semplificazione atta allo snellimento degli oneri burocratici ed alla trasparenza delle procedure, tra le altre novità introdotte c’è la comparsa della cosiddetta ricevuta fiscale unificata, vale a dire uno strumento unico valido per attestare l’avvenuto pagamento, per il rimborso dell’ IVA ed il pagamento delle imposte. Questa ricevuta deve tuttavia rispettare alcuni canoni, e contenere obbligatoriamente delle voci che elencheremo qui di seguito:</p>
<p>Ogni ricevuta deve indicare: la data di emissione ed un numero progressivo che la collochi precisamente nella serie di quelle emesse da quel particolare venditore; i dati personali del venditore, cioè ragione sociale e partita IVA, o codice fiscale, se si tratta di una società, ovvero semplicemente cognome, nome e codice fiscale se si tratta di una persona fisica; i dati dell’acquirente, per il quale valgono le stesse specifiche del venditore; il valore dei beni o servizi acquistati divisi tra  importo reale ed imponibile e con la specifica del carico di IVA.</p>
<p>E’ inoltre necessario specificare che la ricevuta va emessa e richiesta al momento dell’acquisto, vale a dire al momento del pagamento o, in modalità provvisoria, ad ogni porzione di pagamento che si effettua: se ad esempio si acquista qualcosa a rate o comunque sia lo si paga in diverse soluzioni, è lecito e doveroso che ad ogni trasferimento di denaro corrisponda una ricevuta fiscale. Ai fini della detraibilità e del pagamento delle imposte la ricevuta fiscale unificata vale a  tutti gli effetti come una fattura.</p>
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