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Ricevuta Occasionale


Per ricevuta occasionale si intende la quietanza di pagamento di una prestazione d’opera occasionale, una formula con la quale nella legislazione italiana viene identificata una forma particolare di lavoro dipendente. Le prestazioni occasionali tuttavia, per esser considerate tali devono rispettare alcune ben precise caratteristiche:

In primo luogo tali prestazioni dovranno essere sporadiche ed episodiche, ovvero il numero di collaborazioni dello stesso tipo tra il prestatore e lo stesso committente non dovrà superare nell’anno solare la durata di trenta giorni lavorativi, a pena di non essere riconosciute come occasionali.

La seconda caratteristica necessaria è che tali prestazioni risultino non organizzate, e cioè il prestatore non può, ad esempio, acquistare beni e servizi con lo scopo specifico di svolgere dette attività, così come lo stesso prestatore non potrà essere inquadrato stabilmente nell’organigramma di un’azienda con un simile rapporto contrattuale.

Ancora le prestazioni occasionali devono essere non professionali, ovvero nessuno potrà mai a prestare i propri servizi a titolo occasionalie se detti  servizi rientrano nelle mansioni della professione che tale prestatore esercita abitualmente e con regolare iscrizione ad un albo professionale.

Infine le prestazioni occasionali sono definite anche a portata limitata , vale a dire che non possono generare nell’anno solare compensi superiori a cinquemila euro lordi.

Detto questo, la ricevuta occasionale è quella che un prestatore emette al committente come prova del ricevuto pagamento del compenso pattuito per la prestazione posta in essere. Può essere redatta in carta semplice od intestata  ma deve essere in duplice copia, una delle quali resterà al committente. Per il resto il testo della ricevuta deve contenere il solito numero progressivo, la data ed il luogo d’emissione e la dichiarazione di quietanza, con cui il prestatore dichiara di aver ricevuto la somma x in data y per la prestazione z, svolta dalla data a alla data b . La somma va indicata sia lorda che al netto delle ritenute. E’ in oltre buona norma non firmare le ricevute prima d’aver incassato il denaro, perché in sede di controversia tale firma potrebbe essere interpretata come prova dell’effettivo pagamento.

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